Aspetti fiscali del mutuo

E’ possibile ridurre il costo di un mutuo usufruendo delle detrazioni fiscali concesse al mutuatario. Conoscendo quali sono le agevolazioni disponibili dunque si può risparmiare!

Ad esempio, la stipula di un mutuo per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un immobile può generare un risparmio fiscale poiché diminuisce l’Irpef dovuta dal contribuente.

Si precisa che la riduzione è riferita solo alla prima casa, ossia all’abitazione principale. Infatti il risparmio fiscale varia a seconda che si tratti di un mutuo acquisto prima casa o di un mutuo costruzione o ristrutturazione.

Mutui ipotecari per l’acquisto della prima casa

E’ possibile detrarre dall’imposta sul reddito un importo pari al 19% di interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

Gli oneri dovranno essere relativi a mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto della prima casa entro 12 mesi dall’acquisto, avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del finanziamento.

Dal 2001 per abitazione principale si intende quella dove dimorano il contribuente o i suoi familiari. La detrazione spetta al cittadino che ha comprato la casa ed è anche il titolare del contratto di mutuo, anche nel caso in cui l’abitazione è adibito a casa principale di un familiare.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali in vigore per i mutui ipotecari, la Legge Finanziaria del 2008 ha stabilito che gli interessi passivi dei mutui per l’acquisto della prima casa possono beneficiare di una detrazione del 19%, fino a un massimo di 4.000 euro.

Invece è possibile detrarre solo per il primo anno di mutuo gli oneri accessori quali:

  • la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione;
  • gli oneri fiscali;
  • le spese notarili, come l’ onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e le spese sostenute dallo stesso per conto del cliente. Attenzione che l’onorario e le spese del notaio per il contratto di compravendita NON sono mai detraibili;
  • le spese di istruttoria;
  • i costi di perizia.

Dal 2001 in caso di mutuo ipotecario intestato a entrambi i coniugi, il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi, fermo il tetto massimo di 3.615,20 euro, a patto che:

  • l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro l’8 dicembre 1993;
  • l’acquisto dell’abitazione si sia svolto nell’anno precedente o successivo alla stipula del mutuo;
  • nella rimanente parte dell’anno e in quelli successivi il contribuente non abbia cambiato la casa per motivi diversi da quelli di lavoro.

Per i mutui ipotecari stipulati dopo il 1° gennaio 1993, ma entro il 31 dicembre 2000 è necessario che:

  • l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto;
  • l’acquisto (data di stipulazione del rogito notarile) sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Mutui ipotecari per acquisto altri immobili

E’ possibile detrarre dall’imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:

  • interessi passivi;
  • oneri accessori;
  • quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

L’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari 2.065,83 euro per ogni intestatario del mutuo. Si tratta di mutui accesi prima del 1993, e nello specifico di:

  • mutui ipotecari stipulati entro il 31 dicembre 1990 per l’acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale (ad es. pertinenze dell’abitazione principale, immobili concessi in locazione);
  • mutui ipotecari sottoscritti tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1992 per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione secondaria.

Mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

In caso di mutui contratti nel 1997 per svolgere interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici è possibile detrarre dall’imposta sul reddito un importo pari al 19% di interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

L’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è di 2.582,28 euro totali. 

Mutui per costruzione di abitazione principale

Per i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale è possibile detrarre dall’imposta sul reddito un importo pari al 19% di interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

Anche in questo caso, l’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a 2.582,28 euro complessivi.

La detrazione è concessa a patto che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori.

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