Assicurazione Mutuo e Leasing Immobiliare, le novità del DDL Concorrenza 2017

Pochi giorni fa, il 29 agosto, è entrato in vigore il decreto legge concorrenza 2017, che contiene alcune nuove disposizioni sul settore della casa, sull’assicurazione mutuo e sul leasing immobiliare prima casa.

Assicurazione Mutuo, le novità del DDL Concorrenza

Per quanto concerne le polizze, il nuovo DDL concorrenza prevede che gli istituti di credito non possano più condizionare l’erogazione del mutuo per acquistare casa alla sottoscrizione di un’assicurazione, anche se la polizza assicurativa è obbligatoria per scoppio e incendio.

Nel caso in cui il cliente non offra sufficienti garanzie, la banca può proporre un’assicurazione a patto che dichiari se percepisce o meno una provvigione, indicandone anche l’entità. Fermo restando che l’istituto deve presentare almeno due preventivi alternativi di compagnie assicurative con cui non ha legami. Se non si attiene a tali regole può subire una sanzione.

D’altro canto, il cliente può cercare autonomamente un’assicurazione mutuo più conveniente rispetto a quella proposta dalla finanziaria. E’ necessario però che rispetti alcuni parametri indicati dalla banca, che deve accettarla senza modificare le condizioni stabilite per l’erogazione del mutuo.

Nel caso in cui il richiedente sottoscriva la polizza mutuo proposta dalla banca ha la possibilità di recedere entro 60 giorni senza che vi siano ripercussioni sul mutuo.

Leasing Immobiliare: cosa cambia con il DDL Concorrenza 2017?

Altra novità anche per quanto riguarda il leasing immobiliare, ossia un contratto di locazione che permette di godere dell’abitazione, versando un canone periodico, e di riscattare l’immobile al termine della durata stabilite. La cifra per il riscatto è fissata quando si sottoscrive il contratto.

Di norma è prevista la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento di sei canoni mensili o due trimestrali anche non consecutivi, tuttavia con il DDL concorrenza 2017 vengono modificate le condizioni relative al leasing immobiliare prima casa.

La normativa ha stabilito che, in base alla richiesta dell’utilizzatore, è possibile concedere una sospensione nel pagamento dei canoni fino a 12 mesi in caso di perdita del lavoro anche non subordinato.

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