Usufrutto

Regolato dall’articolo 981 del codice civile, consiste nel diritto di godere della cosa altrui. L’usufruttuario ottiene il possesso di un’abitazione di proprietà di un altro soggetto e può utilizzarla o cedere ad altri il proprio diritto.

L’usufrutto dato a una persona fisica non può eccedere la vita dell’usufruttuario e quindi non passa agli eredi. Nel caso in cui l’usufruttuario ceda il proprio diritto con un atto tra vivi questo si estinguerà alla morte del primo titolare.

Inoltre l’usufrutto ha una durata massima di trent’anni e può estinguersi nei seguenti casi:

  • scadenza del termine convenuto per la durata del diritto;
  • prescrizione, se il diritto non viene esercitato per 20 anni;
  • abusi del diritto da parte dell’usufruttuario;
  • riunione dell’usufrutto e della nuda proprietà nella stessa persona;
  • totale perimento della cosa.

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