Garanzia per i Vizi

Con il termine garanzia per i vizi si intende l’immunità della cosa da difetti che la rendono non adatta all’uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

Il vizio può consistere sia in una imperfezione materiale della cosa sia sulla mancanza di qualità che si esplica nella mancanza dei requisiti di funzionalità, utilità e pregio.

Il compratore potrà reclamare per le vie legali solo i vizi occulti, ossia i difetti di cui l’acquirente, al momento della stipula, non aveva conoscenza e non avrebbe potuto rilevare.

Nel caso in cui si riesca a dimostrare che il venditore aveva dichiarato che la cosa era priva di vizi, la garanzia è dovuta anche se i vizi erano facilmente riconoscibili.

Inoltre i vizi devono essere giuridicamente rilevanti, tali da rendere l’uso del bene inidoneo o da diminuirne in modo apprezzabile il valore.

La legge offre al compratore un duplice canale di tutela:

  • risoluzione del contratto;
  • riduzione del prezzo.

Rimane l’obbligo per il venditore di risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

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