Forma ad Substantiam
Solitamente la forma prevista per i negozi giuridici è libera, tuttavia in alcuni casi la legge necessita di particolari forme per la vendita o costituzione di diritti su certe categorie di beni. Si parla dunque di:
- Forma ad substantiam, quando la forma viene richiesta per la stessa validità dell’atto, come la forma scritta per il trasferimento di immobili;
- Forma scritta ad probationem, quando la forma richiesta non influisce sulla validità del negozio ma costituisce l’unico mezzo per provare l’esistenza di quel negozio.