Forma ad Substantiam

Solitamente la forma prevista per i negozi giuridici è libera, tuttavia in alcuni casi la legge necessita di particolari forme per la vendita o costituzione di diritti su certe categorie di beni. Si parla dunque di:

  • Forma ad substantiam, quando la forma viene richiesta per la stessa validità dell’atto, come la forma scritta per il trasferimento di immobili;
  • Forma scritta ad probationem, quando la forma richiesta non influisce sulla validità del negozio ma costituisce l’unico mezzo per provare l’esistenza di quel negozio.

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