Fideiussione

La fideiussione, disciplinata dagli art. 1936-1957 del Codice Civile, è l’atto con cui un soggetto garantisce l’adempimento dell’obbligazione assunta da un terzo. La garanzia è personale in quanto il creditore può rivalersi sul patrimonio di una persona diversa dal debitore. Si tratta quindi di una garanzia di carattere accessorio.

Durante la fase di istruttoria di mutuo, la banca deve valutare la capacità di rimborso del soggetto richiedente. In alcuni casi può accadere che l’istituto bancario acconsenta all’erogazione del mutuo, a patto che vengano fornite garanzie aggiuntive rispetto a quelle ordinarie di ipoteca e pegno, come la fideiussione.

Tramite la polizza fideiussoria assicurativa, una compagnia assicurativa o l’ente bancario si fanno carico dell’impegno preso dal contraente, garantendo l’adempimento degli accordi pattuiti in fase di contratto.

Sarà compito del fideiussore approfondire la situazione economica e la solvibilità del richiedente tramite la verifica della dichiarazione dei redditi. Solo a questo punto potrà emettere la polizza fideiussoria, che conterrà:

  •  l’importo garantito al beneficiario nel caso in cui il contraente risulti inadempiente;
  • la durata del contratto;
  • il costo della fideiussione.

 

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