Riduzione dell’Ipoteca

Tramite la riduzione dell’ipoteca è possibile ridurre la somma originale in due diversi modi:

  • la riduzione della somma ipotecata, che non va a intaccare l’efficacia dell’iscrizione;
  • la restrizione solo ad alcuni beni, ossia un’ipotesi modificativa dell’ipoteca stessa.

In linea generale l’ipoteca è speciale e indivisibile, di conseguenza non sempre ne è ammessa la riduzione.

Nello specifico la domanda di riduzione non è ammessa con riferimento alla quantità dei beni o riguardo alla somma che siano stati determinati per convenzione o per sentenza.

Tuttavia se sono stati eseguiti pagamenti parziali idonei a estinguere almeno un quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale della somma.

Al contrario se l’ipoteca sia iscritta su un edificio, il costituente che ha svolto, in seguito all’iscrizione, delle sopraelevazioni può richiedere la riduzione dell’ipoteca così da renderne esente le sopraelevazioni.

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