Vizi
Secondo la norma dell’art 1490 c.c., il venditore di un immobile deve garantire che ciò che viene venduto sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso, ossia ne vadano a ridurre in modo apprezzabile il valore.
Il vizio può consistere in:
- una imperfezione materiale della cosa che incide sulla sua idoneità a essere impiegata;
- una mancanza di qualità che sancisce la carenza dei requisiti di funzionalità, utilità e pregio.
Per quanto riguarda la garanzia per i vizi della cosa venduta, è bene chiarire che il compratore potrà reclamare per le vie legali solo i cosiddetti occulti. Al momento della stipula, l’acquirente non solo non ne aveva conoscenza, ma non avrebbe potuto neppure rilevarli utilizzando l’ordinaria diligenza.
Nel caso in cui si dimostri che il venditore aveva dichiarato che la cosa era priva di vizi, la garanzia è dovuta perfino se questi erano facilmente riconoscibili.
I vizi devono essere giuridicamente rilevanti, ossia devono rendere il bene inidoneo all’uso o tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
In questi casi il compratore potrà avviare la risoluzione del contratto con una proporzionale riduzione del prezzo e l’obbligo del venditore di risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.