Modello 730 (ex 101)

La presentazione del modello 730 va fatta al datore di lavoro o ente pensionistico, ai Caf o ai professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro.

Nel caso di persone non obbligate alla presentazione del modello 730, questo diventa obbligatorio nel caso in cui vogliano:

  • usufruire di detrazioni o agevolazioni fiscali;
  • destinare l’8 o il 5 per mille allo Stato o a enti ed Istituzioni benefiche.

Per quanto riguarda la fruizione delle detrazioni fiscali, dal 1° gennaio 2008 è possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi, le spese per i medicinali, nella misura del 19% e con una franchigia pari a 129,11 euro per l’anno in corso.

Inoltre il contribuente ha la possibilità di destinare una quota pari all’8 per mille dell’Irpef allo Stato o ad istituzioni religiose. La scelta va espressa sul modello 730.

Infine, il contribuente può destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a sostegno di Enti di volontariato, O.n.l.u.s., associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute nei settori previsti per legge, nonché al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza ecc.

La presentazione della dichiarazione dei redditi è necessaria:

  • per la regolarizzazione della posizione fiscale del contribuente;
  • per la richiesta di mutuo alla banca, la quale li utilizza per valutare l’effettiva capacità di rimborso del richiedente.

Nella dichiarazione dei redditi va considerata la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali legate agli immobili. Ecco tutte le agevolazioni disponibili per l’acquisto della prima casa:

  • IVA e/o imposta di registro pari, rispettivamente, al 4% e al 3% (anziché al 10% e al 7%);
  • imposta sostitutiva sull’acquisto della prima casa in caso di ricorso a finanziamenti a medio e lungo termine (in sostituzione al trattamento ordinario che prevede l’imposta di registro, l’imposta di bollo, l’imposta catastale e la tassa sulle concessioni governative) allo 0,25% sull’importo del mutuo erogato. (invece che al 2% relativo alla seconda casa);
  • imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e pari a 168,00 euro ciascuna (anziché al 2% e all’1% dell’importo di acquisto);
  • detrazione della service tax Tasi, a discrezione dei singoli comuni;
  • detrazione degli interessi passivi del mutuo: l’agevolazione corrisponde al 19% del costo sostenuto a titolo di interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale. È possibile includere nell’agevolazione anche i costi dell’istruttoria e della perizia bancaria ecc. con soglia 4.000 euro.

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