Accollo
Si tratta di un contratto tra il debitore, ossia l’accollato e un terzo, l’accollante, con cui quest’ultimo assume un debito del primo verso un creditore, l’accollatario. L’accollo è disciplinato dall’art. 1273 del codice civile.
In questo modo nella vendita di un immobile gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo bancario, l’acquirente si assume l’obbligo di pagare alla banca la rata di mutuo non ancora scaduta.
Le Banche di solito adottano l’accollo cumulativo, secondo cui il debitore originario resta obbligato con l’acquirente.